E non vale solo per gli utenti: le nuove tecnologie se ben comprese e gestite offrono strumenti nuovi che potrebbero garantire agli stessi autori, editori, interpreti e produttori una sicurezza decisamente superiore a quella che le stesse società di gestione collettiva (da noi la Siae) attualmente forniscono a fatica, ed offrire nuove opportunità di diffusione ai loro prodotti.
igliaia di giornali in tutto il mondo hanno le loro edizioni web, e quasi tutti mettono a disposizione i loro contenuti on line gratuitamente. Ma il loro business complessivo non è affatto diminuito, anzi è cresciuto e i posti di lavoro si sono moltiplicati. Quindi se anche i settori della musica, dei libri e dei film si confrontassero con la distruzione delle vecchie regole non sarebbe poi così male. Negli scambi come nella produzione, nella distribuzione o nella diffusione di un'opera multimediale allora è necessario soprattutto favorire gli accordi tra creatori e utenti finale, in modo che tra loro si crei quel clima di fiducia e di responsabilità condivisa, indispensabile per il funzionamento del sistema economico.
Le risposte offerte dalla politica, in Europa come negli Stati Uniti, però, appaiono alquanto discutibili e per niente moderne, schiacciate più cha altro sulle posizioni di chi sostiene siano a rischio i diritti d'autore e di riproduzione. Anche il decreto Urbani è in linea con questa svolta proibizionista e, criminalizzando il file - sharing, avvia una brusca inversione di tendenza anche rispetto all'opera di depenalizzazione attuata di recente della giurisprudenza italiana.
In particolare la novità più evidente di questa legge è l'aver sostituito la locuzione "fine di lucro" della L. 633/41 (la legge che in Italia tutela il diritto d'autore) con quella del "fine di trarne profitto" che la giurisprudenza italiana aveva individuato come limite per la punibilità in caso di duplicazione di software. La giurisprudenza aveva preso, infatti, un orientamento ben preciso in tal senso: non è sanzionabile penalmente chi duplica software per fine di profitto ma non a scopo di lucro (ad esempio non per rivenderlo). Nell'art. 171 bis l'espressione "a fine di lucro" viene sostituita da "a fine di profitto" e finisce per ampliare ancora di più la sfera di azione della sanzione penale (scaricare un brano da internet e non comprare un disco è un modo, anche se indiretto, di "trarre profitto"?). "Sostituire al dolo del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta, perciò, un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore" (così la Cassazione, sez. III, 25-06-2001), oppure "il fine di lucro non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale, che non è ravvisabile qualora la duplicazione sia avvenuta a fini personali" (Tribunale di Torino, 13-07-2000).
Le soluzioni migliori circolano, invece, nella rete e vengono dai pensatori del software libero per i quali la possibilità di scambiare contenuti attraverso la Rete e la possibilità di scrittura "collettiva" di programmi, rappresentano novità da valorizzare e favorire. Basterebbe pensare alle proposte di Richard Stallman, fondatore del progetto Gnu (il sistema operativo basato sul free software) che ha creato la Gpl (General Public License) per identificare prodotti del software libero e garantire la libertà di condividerlo e modificarlo. E sempre sua l'idea di sostituire il "copyright" con il "copyfelt" con il quale è l'autore stesso che delimita il campo della proprietà intellettuale per favorire la diffusione della sua opera; limitare la durata del diritto d'autore, favorire le innovazioni e non la brevettazione delle idee; introdurre un canone di abbonamento ad internet che copra, come succede per il canone televisivo, i diritti d'autore. E, più in generale, tra le nuove regole ritenute necessarie ci sono quelle che devono affermare il diritto di accessibilità ai contenuti digitali per tutti i cittadini.
La regolamentazione, o meglio la deregolamentazione, può certamente comportare in termini di profitto dei sacrifici iniziali, soprattutto da parte degli autori, ma a lungo termine innescherebbe un processo di cambiamenti che interessano sempre più le forme, e probabilmente anche i contenuti, della comunicazione umana e dello "stare insieme" di milioni di persone, per una società libera, "orizzontale" e ispirata alla condivisione dei saperi, quindi più democratica