Lo scorso 10 ottobre 2006 l’Autorità garante della privacy ha adottato un provvedimento nei confronti del programma di Italia 1 “Le Iene” vietando la messa in onda di un servizio relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti da parte degli onorevoli italiani. Il garante ha motivato la sua decisione spiegando che il filmato in questione si basa sulla raccolta illecita di dati di natura sensibile poiché attinenti allo stato di salute degli interessati. Attraverso un test antidroga impiegato all’insaputa dei soggetti, “Le Iene” hanno infatti appurato che ben 16 uomini politici su 50 fanno uso di droghe. Uno dei componenti dell’Authority, Mauro Paissan, ha affermato che sono state violate le norme sul trattamento dei dati personali in mancanza del consenso da parte dei parlamentari presi in esame. Il test impiegato, detto drug wipe, si svolge attraverso un tampone di sudore che svela l’assunzione di droghe nelle ultime 36 ore. Con la scusa di un’intervista una finta truccatrice ha tamponato la fronte degli ignari onorevoli sottoponendoli al test. Immediata è stata la protesta dell’autore della trasmissione, Davide Parenti, che ricorda come per anni la trasmissione abbia tutelato la privacy di qualsiasi soggetto rendendolo irriconoscibile.
Al riguardo abbiamo chiesto il parere del professor Giovanni Teodoro, docente di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto dell’informazione dell’università degli studi di Roma La Sapienza.
Lei è d’accordo con il provvedimento adottato dall’Autorità garante della privacy con cui è stato disposto il blocco del servizio sull’uso di stupefacenti realizzato da “Le Iene” riguardante 50 parlamentari? Quanto vale il diritto di informare e di essere informati rispetto al diritto alla privacy, in questo caso di onorevoli e quindi di persone di pubblico interesse?
“In questa materia la questione va considerata alla luce del bilanciamento dei valori. Da una parte c’è il diritto di cronaca e dall’altra c’è il diritto alla privacy. Quindi siamo in presenza di valori entrambi assoluti, ma si pone il problema del bilanciamento. È chiaro che il diritto di cronaca e il diritto alla privacy sono dei beni inviolabili, ma occorre vedere in quale contesto vengono applicati e se ciò si riflette su altri valori più importanti. Io condivido sostanzialmente la decisione dell’Authority perché il problema in questo caso è il metodo con cui è stato acquisito il dato, utilizzato in maniera illegittima. Inoltre ci sono state delle contestazioni sulla validità scientifica di quel tipo di test”.
Ma Davide Parenti, l’autore della trasmissione, ha confermato la totale infallibilità del test antidroga utilizzato, il cosiddetto drug wipe.
“Indipendentemente da questo, si tratta di un problema di violazione della privacy oltre che della volontà. I politici presi in esame avrebbero dovuto dare preventivamente il loro consenso in base a tutti i protocolli medici, quindi si è verificata una violazione palese. Se l’Authority non fosse intervenuta con questo provvedimento avrebbe significato automaticamente che qualsiasi datore di lavoro può sottoporre il lavoratore a dei controlli a sua insaputa per verificare se assume o meno sostanze stupefacenti”.
Ma qui si parla di onorevoli, quindi di cittadini soggetti all’interesse pubblico e con delle responsabilità particolari.
“Ciò che importa non è chi sono i soggetti di questo test ma il metodo con cui è stato svolto, che andrebbe a riflettersi sui cittadini normali. Bisogna bloccare questo metodo illegale, perché a causa della curiosità morbosa di mettere in difficoltà il potere politico ne sarebbero poi danneggiati soprattutto i cittadini, che vanno invece tutelati”.
In ogni caso il servizio avrebbe garantito la privacy dei parlamentari analizzati rendendoli irriconoscibili. Non sarebbe comunque giusto rendere pubblico il risultato ottenuto al di là dello strumento utilizzato?
“No, il risultato non centra. Lo stesso vale anche in contesti particolari come i processi. In una democrazia è centrale il procedimento con cui si acquisiscono i dati. Se questo è illegale ciò inficia la validità dei risultati. Non significa dover trascurare il diritto di cronaca, ma è necessario realizzare un’attività di bilanciamento dei diritti che attualmente compete per alcuni aspetti specifici alle autorità indipendenti. Il Garante della privacy ha interpretato questo caso in modo corretto e lungimirante, perché non lo ha solo considerato singolarmente ma lo inserito in una prospettiva più generale in base all’uso che se ne potrebbe fare in futuro”.
